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CONTESTAZIONE DISCIPLINARE: Cosa fare?

 

La Contestazione disciplinare fa riferimento agli artt. 57, 58 e 59, Capitolo IX (Disciplina) del CCNL di Federculture.

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Specificatamente l’art. 58 recita:

Le inadempienze dei lavoratori determinano, secondo la gravità dell’infrazione, l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari.

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto;

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni.

Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito.

La contestazione al lavoratore dei provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale viene fatta per iscritto, con la specifica indicazione dei fatti costitutivi dell’infrazione. La contestazione deve essere tempestiva, comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla data in cui l’azienda è giunta a conoscenza del fatto contestato, e deve contenere l’indicazione del termine entro il quale il lavoratore può presentare gli argomenti a propria difesa. Detto termine non potrà essere inferiore a 10 giorni lavorativi.

Il lavoratore, entro il termine definito dalla lettera di contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto, ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa facendosi assistere da un rappresentante del sindacato cui aderisce o conferisce mandato.

La Direzione, completata l’istruttoria, la quale dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal termine concesso al lavoratore per le giustificazioni, applica al lavoratore il provvedimento adottato.

Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore, al quale sia stata comunicata una sanzione disciplinare, può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo del sindacato al quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio Provinciale del lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

 

Assistenza della CISL

Pertanto se ricevi una lettera di contestazione, ti invitiamo a contattarci immediatamente per improntare insieme gli argomenti a tua difesa. E, nel caso, anche ad assisterti per l’eventuale  discussione della contestazione stessa.

Tieni in considerazione che l’assistenza sindacale è importante, sia nel caso in cui ritieni che i motivi della contestazione siano infondati e che quindi è opportuno presentare le necessarie giustificazioni, sia nel caso in cui la responsabilità è certa e che pertanto è doveroso dimostrare la buona fede, secondo il principio “errare humanum est”, oltre che, ovviamente, l’impegno a non ricadere nell’errore.

NOI sosteniamo e difendiamo le cause oneste …a vantaggio della nostra e della vostra credibilità!

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